Come comportarsi in caso di incidente?
Capita, purtroppo, di assistere al verificarsi di un incidente sulla strada o, peggio, di essere coinvolti in prima persona nel sinistro stesso.
Cosa dice la legge a proposito? Come ti devi comportare?
L’art. 189 del Codice della Strada prescrive che il conducente il cui comportamento sia ricollegabile al sinistro, è obbligato a fermarsi e a prestare assistenza a coloro che possano avere subito un danno alla persona.
Quale assistenza prestare?
Va fatta qui una precisazione di ordine generale, ovvero che è necessario distinguere tra danni alle cose (auto) e danni alle persone. Nel primo caso, non si configura mai il reato, mentre nel secondo caso è proprio il Codice Penale che disciplina la situazione.
Una seconda riflessione concerne la tipologia di assistenza che spetta al comune cittadino.
La legge non richiede a chiunque di improvvisarsi medico, di fare il massaggio cardiaco, di fasciare ferite o di riparare fratture scomposte. Al contrario, in caso di feriti, in particolare quelli più gravi, se non si sa come agire, è bene evitare ogni tipo di intervento diretto, che potrebbe infatti peggiorare la situazione.
Quello che, invece, la legge richiede è di contattare al più presto il soccorso stradale attraverso il numero unico di emergenza 112.
L’unica condizione che consente di mobilitare il ferito (per esempio, l’estrazione dall’auto) è data da una situazione di pericolo per lui, come potrebbe essere un’auto in fiamme.
In questo caso, bisognerà utilizzare tutte le accortezze del caso, come:
- Passare un avambraccio sotto l’ascella del ferito e bloccare la sua testa contro la propria spalla;
- Passare l’altro avambraccio sotto l’altra ascella e afferrare il polso del ferito appoggiandolo sull’addome;
- Appoggiare delicatamente la testa del ferito contro la propria spalla e sostenerlo in maniera sicura;
- Retrocedere tenendo ben bloccata la testa del ferito.
Danni alle persone e danni alle cose: la figura dell’omissione di soccorso
Nel caso dall’incidente siano risultati solo danni alle cose, ma il conducente non si fermi, è prevista la sanzione amministrativa da 296€ a 1.184€.
Nel caso, invece, di danno alle persone, chi non rispetti l’obbligo di fermarsi incorre nella reclusione da 6 mesi a 3 anni e nella sospensione della patente da 1 a 3 anni.
Il conducente che si dia alla fuga è passibile di arresto, a meno che, entro le 24 ore successive all’evento, non si presenti alle forze dell’ordine, autodenunciandosi.
Per l’omissione di soccorso alle persone ferite , è prevista la reclusione da 6 mesi a 3 anni e la sospensione della patente da 18 mesi a 5 anni. Il giudice può decidere per il concorso tra le due ipotesi di reato – la fuga e l’omissione di soccorso – oltre alla confisca del mezzo utilizzato per commettere il reato stesso.
E se non si è coinvolti nell’incidente?
Vi è poi un altro articolo del Codice Penale, il numero 593, rivolto a tutti, anche a chi non sia stato direttamente coinvolto nell’incidente.
Recita così: “chiunque (…), trovando un corpo umano che sia o sembri inanimato, ovvero una persona ferita, omette di prestare l’assistenza occorrente o di darne immediato avviso all’Autorità (….) è punito con la reclusione fino a un anno e con una multa fino a 2.500€”. Lo stesso articolo prevede che, se dal mancato intervento del cittadino in questione, dovesse derivare la morte del ferito suddetto, la pena potrà essere raddoppiata.