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Eccesso di velocità per emergenza medica: cosa dice la Legge?

Il Codice della Strada, all’articolo 142, prescrive dei limiti di velocità ben precisi per ogni tipo di strada, principale o secondaria, urbana o extraurbana. L’eccesso di velocità comporta sanzioni amministrative, perdita di punti dalla patente e, in alcuni casi, anche sospensione del permesso di guidare.

Vi sono, tuttavia, dei casi in cui è possibile presentare ricorso, per tentare di vedersi annullata la multa: si tratta dello stato di necessità, ovvero di situazioni particolari al presentarsi delle quali potrebbe essere giustificato infrangere la norma, “a fin di bene” si potrebbe dire.

L’esclusione di responsabilità per lo stato di necessità

Lo stato di necessità è determinato da un pericolo attuale per la propria o l’altrui salute ed è previsto sia dal Codice Penale, sia da una legge speciale.

Secondo l’articolo 54 del Codice Penale “non è punibile chi ha commesso il fatto (l’eccesso di velocità) per esservi costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo”.

Vi è poi la legge speciale 689/81 che stabilisce che “non risponde delle violazioni amministrative chi ha commesso il fatto nell’adempimento di un dovere o nell’esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa”.

La necessità della prova

Ovviamente le norme non sono applicabili senza se e senza ma. Vi sono invece delle condizioni entro le quali l’eccesso di velocità deve verificarsi, affinché si possa sperare nella clemenza del giudice che si occuperà del nostro ricorso.

Lo stato di necessità dovrà essere circoscritto alla situazione che ha fatto scattare la sanzione amministrativa. Questo stato di necessità, poi, dovrà essere dimostrabile (cartelle cliniche e certificati medici, per esempio). Il pericolo, insomma, deve essere imminente e deve esserci un nesso di causa effetto specifico e preciso, tra la situazione pericolosa (la moglie sta partorendo) e la reazione (l’eccesso di velocità del marito).

Inoltre, la legge stabilisce che lo stato di necessità può configurarsi quando vi sia un reale danno di grave natura per la propria persona, quella di qualcun altro e, secondo due recenti sentenze, anche nei confronti degli animali. Sono invece escluse tutte quelle situazioni di danni al patrimonio: correre a casa perché è scattato l’allarme antifurto, ad esempio, non è contemplato tra le situazioni di stato di necessità.

Le condizioni dello stato di necessità

Per riassumere, l’annullamento della sanzione amministrativa è possibile, quando ricorrano contemporaneamente tutta una serie di elementi:

  • la necessità di porre in salvo qualcuno (anche se stessi) da un danno;
  • Il danno dovrà essere di grave e non lieve entità,
  • Il danno dovrà riferirsi alla persona, a un animale, ma non al patrimonio;
  • Il pericolo del danno dovrà essere attuale, il che implica una reazione urgente, immediata (non si può procrastinare la “corsa in auto” a pericolo estinto);
  • Il danno non potrà essere causato volontariamente (dalla persona che si mette poi al volante).

La III sezione della Cassazione Civile (con sentenza 537 del 19 gennaio 2000) ha riconosciuto infine lo stato di necessità putativo. Si tratta, cioè, di quella situazione in cui anche chi commette l’infrazione è convinto di trovarsi in una situazione di pericolo di grave danno, se questa convinzione è determinata da circostanze oggettive (malessere, ferite, etc…): il marito che corre all’ospedale per portare la moglie in preda alle doglie potrà avvalersi dello stato di necessità, anche nel caso la moglie non partorisca poi quel giorno, ma svariato tempo dopo.