Il giubbotto retroriflettente: quando va utilizzato?
Cosa dice il Codice della Strada?
Il Codice della Strada, all’articolo 162, prescrive l’utilizzo di un giubbotto retroriflettente ad alta visibilità. In alternativa al giubbotto (in realtà un gilet) si possono utilizzare delle bretelle che abbiano la stessa funzionalità e le stesse caratteristiche. I colori ammessi sono giallo, arancione e rosso fluorescente.
Per sapere se giubbotto, gilet o bretelle di cui si dispone in auto siano conformi a quanto previsto dalla legge italiana (e quindi anche a quella europea), sarà sufficiente verificare la presenza di un’etichetta riportante il marchio CE e la sigla comprovante la conformità UNI EN 471. Queste precisazioni si ritrovano in un Decreto attuativo del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, emanato il 30 dicembre 2003, il quale ha fissato anche la decorrenza di tale norma per il 1 aprile 2004.
In che momenti vanno indossati giubbotto o bretelle?
Quando si deve indossare questo giubbotto?
Si parte dall’idea che bretelle e giubbotto hanno la funzione di rendere visibile una persona al di fuori dell’auto. Di conseguenza, l’applicazione dell’articolo 162 ricadrà sulle discese dal veicolo (per qualsiasi motivo) che avvengano sulle strade extra urbane, o comunque, al di fuori dai centri abitati.
In particolare, il giubbotto o le bretelle vanno indossati di notte, quando le luci posteriori o di emergenza di un’auto ferma lungo la carreggiata non siano sufficientemente visibili o siano in avaria. Di giorno, la regola si applica nel caso la visibilità per nebbia, nuvolosità intensa, foschia o altro, sia ridotta e quindi l’automobilista corre il rischio di non essere avvistato a sufficiente distanza di sicurezza dalle auto che sopraggiungono.
Ma non è tutto, perché giubbotto e bretelle vanno indossati anche dai conducenti il cui veicolo, sia di notte che di giorno, si trovi fermo lungo le corsie di emergenza o nelle piazzole di sosta.
Inoltre, l’articolo 162 si applica a tutti quei casi in cui il conducente o qualsiasi altro occupante della vettura si allontanino dall’auto per posizionare o per recuperare il segnale mobile di pericolo (il triangolo di segnalazione).
Chi deve indossare il giubbotto?
Chi deve utilizzare il giubbotto?
La norma si applica a tutti i conducenti di veicoli (attenzione, perché la norma non specifica se a motore oppure no), esclusi i velocipedi, i ciclomotori a due ruote e i motocicli.
Dato che la norma (l’articolo 162, comma 1, del Codice della Strada) non specifica se i veicoli citati siano quelli a motore, un’interpretazione estesa porterebbe a pensare che l’obbligo si applichi anche ai quadricicli. Nel dubbio, meglio avere giubbotto o bretelle sempre con sé.
Al contrario, la norma parla espressamente di “veicoli immatricolati all’estero”.
Questo cosa significa? Che il conducente di un veicolo immatricolato al di fuori dei confini nazionali sia esente dall’indossare il giubbotto retroriflettente?
Secondo le più autorevoli interpretazioni, no. Chi conduce un’auto straniera potrebbe invece accontentarsi di un gilet d’emergenza classico, anche non certificato UNI EN 471, ma dovrà comunque utilizzarne uno.
Quali sono le sanzioni in caso di inottemperanza?
Ad ogni norma, o meglio, al non rispetto di ogni norma, corrisponde una sanzione più o meno grave a seconda della gravità dell’infrazione.
Nel caso del giubbotto retroriflettente, chi non lo indossi pur se previsto dai casi succitati, va incontro ad una sanzione amministrativa tra 41€ e 169€. Inoltre, nel caso in cui sia proprio il conducente ad essere trovato al di fuori dell’auto senza giubbotto, né bretelle, è prevista anche la decurtazione di due punti dalla patente.
Alla fine, un’apparente incongruenza. Se, in caso di controllo, le forze dell’ordine dovessero appurare l’assenza di giubbotto o bretelle, non scatterebbe alcuna sanzione, in quanto la norma si riferisce esclusivamente alla discesa dall’auto.
Al contrario, il segnale mobile di pericolo deve essere sempre e comunque presente in auto.