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Scontro tra veicolo e bici: che fare?

La bicicletta è un mezzo di trasporto sano, ecologico, rapido e pratico. Purtroppo, però, l’eccessiva leggerezza con cui spesso viene utilizzata e la negligenza e distrazione degli automobilisti sono causa di incidenti, che spesso provocano lesioni, anche gravi, o nella peggiore delle ipotesi, la morte.

Nel 29% degli incidenti con bicicletta, la causa del sinistro è la collisione con un veicolo, nel 17% una caduta, provocata specie tra i bambini, dallo spavento preso per una manovra di un’auto che sopraggiunga o da altri ciclisti. Nel 13% dei casi sono le buche, i detriti o altri ostacoli non rimossi dalla strada a far cadere il ciclista. Nel 7% dei sinistri, sono coinvolti due ciclisti o un ciclista e un pedone, mentre nel 4% il “colpevole” è un cane.

Le lesioni più comuni infine sono causate da un veicolo che, sterzando a destra, tagli la strada al ciclista; dal ciclista che, girando a sinistra, tagli la strada ad un’auto; da un veicolo che tamponi il ciclista durante una manovra.

Quale risarcimento?

incidente auto bicicletta 300x195A prescindere dalla dinamica e dalle statistiche, come interviene la compagnia assicurativa in seguito ad un incidente con bicicletta e auto?

La prima riflessione da fare è che, dato che la bicicletta non è un veicolo a motore, non sarà possibile compilare il modulo di constatazione amichevole.

Questo è la diretta conseguenza dell’articolo 143 del Codice delle Assicurazioni, secondo il quale “nel caso di sinistro avvenuto tra veicoli a motore per i quali vi sia obbligo di assicurazione i conducenti dei veicoli coinvolti sono tenuti a denunciare il sinistro alla propria impresa di assicurazione, avvalendosi del modulo fornito dalla medesima”.

No alla constatazione amichevole

Questo significa che il modulo CAI (ex CID) può essere utilizzato solo tra compagnie assicurative che esercitino il ramo RC Auto (secondo quanto previsto dal Decreto legislativo 209/2005 al Titolo X).

Insomma, in caso di incidente con bicicletta – ovvero un veicolo non a motore, per il quale non è prevista l’obbligatorietà della copertura assicurativa – non si potrà compilare alcun modulo di constatazione amichevole. Che fare allora?

Il risarcimento ordinario

Nel caso invece l’incidente coinvolga una bicicletta, il ciclista dovrà fare appello alla procedura di risarcimento ordinario, rivolgendosi alla compagnia assicurativa del danneggiante.

Dopo un incidente con bicicletta, quindi, il ciclista dovrà redigere una lettera di richiesta di risarcimento danni. Questa deve essere indirizzata a chi abbia cagionato il danno: nel caso di un veicolo, la legge individua il responsabile nel proprietario in solido con il conducente.

Ovviamente, data l’obbligatorietà dell’RC Auto, sarà la compagnia assicurativa a pagare i danni e, quindi, la soluzione più rapida sarà quella di inviare la richiesta di risarcimento direttamente all’assicurazione del veicolo con cui ha avuto lo scontro.