Bici elettriche: quando sono considerate ciclomotori?
Apprezzatissima in campagna ma anche in città, la bici elettrica è sempre più acquistata dagli Italiani che desiderano spostarsi con facilità e comfort. Muoversi in città o fuori porta in sella a una bicicletta elettrica consente di usufruire del comodo motore elettrico per superare tratti di strada difficili o faticosi. Perfetta per spostarsi con rapidità anche in situazioni di traffico, la bici elettrica dona senso di libertà a chi la utilizza e risolve il problema del parcheggio tipico delle metropoli. Spesso si rende necessario trasportare buste della spesa, zaini da lavoro o il proprio bambino sul seggiolino, ma in corrispondenza di tratti di salita risulta sempre più faticoso e difficile. Seppur non eccessivamente impegnative, le salite possono affaticare il ciclista o costringerlo a scendere dalla bici: con la bicicletta a pedalata assistita si risolvono anche queste piccole criticità quotidiane.
Per venire incontro alle esigenze di chi in città non vuole approfittare delle comodità dell’auto, preferendo un mezzo di trasporto più green, sono in commercio da parecchi anni le biciclette elettriche. Il loro successo e la loro diffusione sono tali che anche l’Unione Europea è dovuta intervenire con una normativa ad hoc, che, uno alla volta, tutti i 27 Paesi stanno recependo.
Tutti i velocipedi sono da considerarsi bici?
Ci sono alcuni motori elettrici con una potenza e una velocità limitate, ma anche altri con prestazioni più elevate e potenzialmente pericolose: sia chi sta alla guida di un’automobile, sia pedoni o altri ciclisti potrebbero rischiare molto se si trovano sulla traiettoria della bicicletta elettrica.
La diffusione sempre maggiore di bici elettriche e di innumerevoli modelli con prestazioni elevate ha reso necessari degli interventi normativi sulle bici elettriche.
È la direttiva europea 2002/CE, recepita in Italia a partire dal 2004, a definire i requisiti che caratterizzano le bici elettriche come velocipedi o biciclette a pedalata assistita, distinguendole così dalle bici a funzionamento autonomo. Ne consegue che queste ultime vengono ritenute dalla normativa dei veri e propri ciclomotori, mentre le biciclette a pedalata assistita sono semplici velocipedi.
La normativa che disciplina le bici elettriche prevede quindi che:
- Il motore non super i 0,25 Kw;
- L’assistenza del motore elettrico deve essere funzionale al raggiungimento dei 25 km/h e non oltre;
- Nel momento in cui il ciclista non pedala, il motore deve fermarsi.
La legge prevede che per chi possiede una bicicletta a pedalata assistita valgono le stesse norme rivolte ai possessori di biciclette tradizionali, ovvero gli artt. 12, 50 e 68 del Codice della Strada. Questi mezzi non devono essere omologati e, quindi, non necessitano di pagamento di assicurazione e bollo.
Bici elettrica: pedalata assistita, velocità e potenza
Se nel caso dei “velocipedi a pedalata assistita” il motore elettrico deve solamente “aiutare” il ciclista e non sostituirsi a lui, ne consegue che uno dei criteri per distinguere facilmente una semplice bici elettrica da una bici da considerarsi invece come un ciclomotore è che all’accensione del motore la ruota non deve girare da sola (se il ciclista non pedala) e quando il ciclista smette di pedalare, anche il motore si deve disattivare. Il motorino elettrico dovrà quindi attivarsi solo dopo che il ciclista avrà pedalato: in alcuni casi potrà attivarsi automaticamente, in altri con un acceleratore posto sul manubrio, in altri ancora con un pulsante.
Attenzione, però, perché il motorino elettrico dovrà rimanere in funzione fino a quando la bici raggiungerà i 25 km/h. Dopodiché, dovrà disinserirsi ed eventuali velocità superiori potranno essere raggiunte solo con la forza muscolare del ciclista.
Ecco che appare più chiara la distinzione tra le due tipologie di bicicletta elettrica: con pedalata assistita, che raggiungono una velocità massima di 25 km/h e garantiscono un’assistenza durante la pedalata pari a 250 watt; e a funzionamento autonomo che, invece, raggiungono anche i 45 km/h, assistendo la pedalata del ciclista oltre i 250 watt e fino ai 1000 watt circa.
Quando è necessario assicurare la due ruote
Le bici a funzionamento autonomo, dette anche Speed Pedelec, sono considerate dalla normativa come veri e propri ciclomotori e, per questo motivo, è fondamentale che dispongano di un sistema di illuminazione anteriore e posteriore, di uno specchietto retrovisore ma, soprattutto, di targa e assicurazione. In questo caso, infatti, il ciclista deve essere munito di patentino e prendersi carico di alcune attività non necessarie per la semplice bici con pedalata assistita.
Chi desidera utilizzare la bici a funzionamento autonomo dovrà provvedere all’omologazione del mezzo, alla sua immatricolazione e al pagamento del bollo e dell’assicurazione Responsabilità Civile.
Dovrà anche obbligatoriamente indossare il casco per ciclomotori quando guida la “bici-non bici”, senza dimenticare di stipulare una polizza moto per evitare spiacevoli sorprese in caso di infortuni, incendi e/o furti.
Con queste due ruote è necessario rispettare quelle norme del Codice della Strada previste per i ciclomotori e, per esempio, non sarà possibile circolare sulle piste ciclabili, né attraversare sulle strisce pedonali, se non scendendo e spingendo il mezzo.