Come si può rottamare il bollo dell’auto?
Cosa significa rottamare il bollo dell’auto?
Questa espressione è stata spesso utilizzata nelle settimane e nei mesi appena trascorsi. Ma cosa significa in realtà?
Innanzitutto, per evitare degli equivoci, va chiarito immediatamente che si tratta di una procedura amministrativa e fiscale che nulla ha a che vedere con la rottamazione dell’auto, alla quale fa comunque seguito la cessazione del pagamento della tassa automobilistica.
La rottamazione del bollo altro non è che la caduta in prescrizione del bollo non pagato.
La prescrizione del bollo
Bisogna ricordare che si può rottamare il bollo auto dopo soli 3 anni, a differenza di altre prescrizioni previste dalla normativa italiana che hanno una decorrenza molto più lunga. Per la precisione, il bollo auto si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere effettuato il pagamento: ad esempio, per un bollo scaduto il 30 giugno 2017, i tre anni di tempo per la prescrizione si inizieranno a contare a partire dal 1 gennaio 2018 e scadranno il 31 dicembre 2020.
Come ogni atto di prescrizione, anche questo si interrompe con una comunicazione della parte interessata (in questo caso il Fisco italiano).
Se, per restare all’esempio precedente, l’Agenzia delle Entrate – Riscossione (cioè, l’ente che dal 1 maggio 2017 ha sostituito Equitalia) non dovesse inviare nessuna cartella esattoriale entro il 31 dicembre 2020, il contribuente – automobilista può considerare rottamato il bollo relativo. Non dovrà pagarlo e non incorrerà in nessun tipo di ammenda o di illecito.
L’interruzione della prescrizione
Ma nel momento in cui dovesse ricevere una notifica da parte del Fisco, la prescrizione si interromperebbe e il bollo auto sarebbe quindi da pagare. Se invece la cartella dell’Agenzia delle Entrate dovesse arrivare dopo la scadenza del tempo previsto, sarebbe da considerarsi tardiva e conseguentemente illegittima: il bollo in questo caso non sarebbe da pagare.
Ovviamente il calcolo del tempo di prescrizione non è così semplice. Bisogna infatti considerare ogni eventuale notifica interruttiva (a partire dalla quale bisognerebbe iniziare a ricalcolare i 3 anni); a questa vanno aggiunte delle possibili proroghe con cui il Governo potrebbe intervenire tramite appositi disposti normativi.
La rottamazione tramite le sanatorie
Può succedere che il Governo intervenga con delle misure dirette ad annullare alcune condizioni che diversamente sarebbero da sanare integralmente. È il caso della sanatoria, che può interessare una molteplicità di figure.
Se si prende come esempio l’ultima in ordine di tempo, il decreto legge 193 del 22 ottobre 2016, si potrà infatti notare come gli effetti della suddetta misura legislativa vadano a beneficio di diverse persone, alle quali gli agenti della riscossione abbiano notificato delle cartelle di pagamento tra il 2000 e il 2016.
Il condono cartelle Equitalia 2017 ha infatti riguardato, oltre ai bolli auto e superbollo:
- imposte, comprese l’Iva e i contributi Inps e Inail;
- le multe stradali;
- le imposte di Regioni, Province, Comuni (Ici, Tari, …);
- alcune rateizzazioni sul pagamento di bolli auto.
Nel caso specifico dei bolli auto non pagati e notificati tra il 2000 e il 2016, vi era una data di scadenza entro cui presentare la domanda di rottamazione (21 aprile 2017) per pagare con lo stralcio di sanzioni ed interessi di mora.
Successivamente lo Stato ha comunicato ai singoli contribuenti le somme dovute, con la possibilità di rateizzare (il 70% entro fine 2017 e la rimanenza entro settembre 2018).
Chi abbia deciso di rottamare il bollo grazie a questa sanatoria deve però sapere che non può ritardare nemmeno di un giorno il pagamento di una delle cinque rate, pena la decadenza della procedura e l’obbligo di corrispondere anche gli interessi di mora e le sanzioni.