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La tassa sui veicoli di lusso: il Superbollo auto

Il decreto Salva Italia e il Superbollo auto

Se si dice “addizionale erariale sulla tassa automobilistica”, il rischio è di non essere capiti.

Se invece si utilizza il termine più frequente “Superbollo”, il riferimento è subito più chiaro. Qualcuno potrebbe chiedersi: “lo devo pagare anch’io?”, “ho dimenticato di pagarlo?”

superbollo autoLa misura è stata aggiunta dal Governo Monti nel 2011, grazie al Decreto Salva Italia (più precisamente il riferimento è all’articolo 23, comma 21 del decreto legge 98/2011) e riguarda tutti i possessori di automobili e veicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone e cose con una potenza superiore ai 185 KW. Superata la soglia, la norma prevede il pagamento di 20€ aggiuntivi per ogni KW.

Ad esempio, per un’auto con potenza di 200 KW, il superbollo auto (che va ad aggiungersi al bollo auto tradizionale) sarà di 15KW*20€= 300€. Più la potenza del veicolo aumenta, più la tassa addizionale sarà salata.

Quando la norma parla di possessori intende riferirsi a proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, utilizzatori a titolo di locazione finanziaria, così come risultano essere iscritti al Pubblico registro Automobilistico.

Mentre il bollo auto è una tassa regionale, il Superbollo è un’imposta statale.

Riduzione e esenzione della tassa

Il decreto sul Superbollo auto prevede una riduzione della tassa in base all’anno di immatricolazione, secondo il principio che “più il veicolo è datato, meno paga”.

Ecco quindi come si applica la scontistica prevista dalla norma, in base all’anno di immatricolazione:

  • Se l’auto ha più di 5 anni, l’addizionale scende a 12€ / KW (con una riduzione del 40%)
  • Se l’auto ha più di 10 anni, la tassa sarà di 6E 6€ / KW (riduzione del 30%)
  • Se l’auto ha più di 15 anni, il superbollo sarà pari a 3€ ogni KW (riduzione del 15%)
  • Se l’auto ha più di 20 anni, il superbollo non è dovuto (riduzione del 100%).

Non sono invece tenuti al pagamento del superbollo auto coloro che:

  • Al momento del pagamento della tassa abbiano già venduto l’auto
  • Usufruiscano di un regime di esenzione
  • Usufruiscano del regime di interruzione del pagamento delle tasse automobilistiche
  • Siano possessori di un veicolo storico, così come specificato dalla circolare n. 49 dell’Agenzia delle Entrate

Come e dove pagare il Superbollo

Il pagamento del Superbollo può essere effettuato con i modello “F24 elementi identificativi” (ELIDE) e codice tributo 3364. I possessori di Partita Iva devono pagare esclusivamente in modalità telematica, mentre tutti gli altri, oltre al pagamento online, possono recarsi presso Poste Italiane, Equitalia o una banca convenzionata e pagare tramite:

  • Contanti
  • Addebito su conto corrente
  • Bancomat
  • Carte prepagate
  • Assegno
  • Vaglia postale

L’addizionale sui veicoli con potenza superiore a 185 KW deve essere pagato alla scadenza del bollo auto tradizionale,  altrimenti nella causale di pagamento vanno inseriti i codici tributo:

  • 3365, che identifica le sanzioni in caso di mancato pagamento
  • 3366, per identificare gli interessi in caso di mancato pagamento

Il ritardo nel pagamento del Superbollo

A seguito di atto di accertamento, inoltre, vanno riportati i seguenti codici tributo:

  • A500, per l’addizionale erariale alla tassa automobilistica
  • A501, per la sanzione sull’addizionale erariale
  • A502, per gli interessi sull’addizionale erariale

È previsto il “ravvedimento operoso” per chi abbia omesso o ritardato il pagamento del superbollo.

In questo caso oltre al pagamento della tassa, saranno dovuti importi differenti a seconda dei giorni di ritardo:

  • Entro 14 giorni: 0,2% sull’importo del Superbollo, oltre agli interessi
  • Dai 15 ai 30 giorni di ritardo: 3,0% sull’importo, oltre agli interessi
  • Entro un anno dalla scadenza: 3,75% sull’importo, oltre agli interessi
  • Oltre un anno dalla scadenza: 30% sull’importo.

Anche per il Superbollo, l’omissione del pagamento ad oltranza comporta il sequestro ai fini della confisca dell’auto, sulla quale ricadrà un’esecuzione forzata per consentire allo Stato di recuperare la somma.31