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Legge Bersani – Assicurazione autocarro

Per autocarro s’intende un veicolo singolo idoneo al trasporto di merci.

La legislazione italiana consente di immatricolare come autocarro anche le normali automobili che rispettino i requisiti stabiliti dall’articolo 35, comma 11, D.L. n. 223/2006, purché la loro destinazione rimanga solo ed esclusivamente legata ai trasporti di tipo commerciale.

Immatricolare un mezzo come autocarro consente di ottenere una maggiore deducibilità fiscale ed è quindi molto vantaggioso per le aziende e per i professionisti che adoperano il mezzo soltanto in ambito lavorativo.

Per quanto riguarda l’assicurazione obbligatoria sulla responsabilità civile, ovvero la copertura sugli eventuali danni causati dal conducente a cose o persone, per gli autocarri non si prendono in considerazione né il numero dei kilowatt e né la cilindrata del motore, come avviene per le Assicurazioni Auto, ma ad essere valutata è la massa totale dell’autocarro stesso.

Le assicurazioni per gli autocarri possono essere sia con franchigia che bonus malus. Per franchigia s’intende quella parte di danno che resta a carico dell’assicurato, quindi nel caso in cui il danno causato dall’autocarro sia inferiore o uguale alla franchigia, il rimborso verte totalmente a carico dell’assicurato.
Nelle assicurazioni bonus malus viene invece assegnata all’assicurato una classe di conversione universale (CU) sulle diciotto totali. La classe di ingresso è la quattordicesima e, per ogni anno con assenza di incidenti con colpa totale o parziale causati, l’assicurato passa alla classe immediatamente inferiore, mentre in caso in caso contrario, subisce la perdita di due classi di merito. Naturalmente le classi inferiori consentono una trattamento economico più favorevole.

Grazie alla legge n. 40/2007, meglio nota come legge Bersani sulle assicurazioni, la classe di merito CU di un veicolo, sia che si tratti di automobile, di motocicletta o di autocarro, può essere ereditata da un parente di primo grado a patto che entrambi i soggetti vivano all’interno del medesimo nucleo familiare. La trasmissione può avvenire soltanto tra mezzi appartenenti alla stessa categoria, quindi non può intercorrere tra automobile e autocarro, ma esclusivamente tra auto e auto oppure tra autocarro e autocarro.

L’applicazione della legge Bersani per l’assicurazione di un autocarro è riservata alle persone fisiche, ma sono ammesse ad usufruirne le ditte individuali intestate fisicamente a un titolare di partita IVA. Non è possibile ottenere i benefici della legge Bersani per le automobili già assicurate, tranne nel caso passaggio di proprietà del veicolo.