Obbligo ed esenzione dall’utilizzo delle cinture
L’articolo 172 del Codice della Strada stabilisce l’obbligo dell’utilizzo dei dispositivi di ritenuta, ovvero delle cinture di sicurezza.
Chi contravvenga a quanto stabilito – specifica il comma 10 – incorre in una sanzione amministrativa pecuniaria che va da un minimo di 81€ ad un massimo di 326€. La recidiva entro i 24 mesi è punita con la pena accessoria della sospensione della patente, per un periodo minimo di 15 giorni ed uno massimo di 2 mesi.
Il comma 8, però, dettaglia una serie di eccezioni, di casi cioè in cui l’utilizzo della cintura non è obbligatorio: in caso di controllo da parte delle forze di polizia, queste ultime non potranno e non dovranno multare la persona in questione.
Quali sono queste eccezioni? Quali sono i casi di esenzione dall’utilizzo delle cinture di sicurezza?
Ragioni fisiche
Vi sono particolari condizioni fisiche, considerate le quali, fare uso dei dispositivi di ritenuta comporterebbe un aggravio di rischio o un impedimento vero e proprio al benessere del passeggero o dell’automobilista. In questi casi, dunque, la legge prevede l’esenzione dall’uso delle cinture di sicurezza.
Vi deve essere però una certificazione medica, rilasciata da un professionista che, visitato il paziente, abbia constatato condizioni di rischio particolari conseguenti all’uso delle cinture di sicurezza.
È il caso, in genere, delle donne in avanzato stato di gravidanza o che stiano affrontando una gravidanza a rischio.
Possono esservi degli altri casi, quelli in cui la persona sia affetta da patologie particolari o che presenti condizioni fisiche che costituiscono una controindicazione specifica all’uso delle cinture di sicurezza.
Il certificato medico dovrà indicare la durata di validità e dovrà riportare il simbolo specifico previsto dalla direttiva 91/671/CEE (una “X” apposta al di sopra di una sagoma al volante mentre indossa le cinture di sicurezza). Ovviamente il certificato, su richiesta, dovrà essere esibito alle forze dell’ordine.
Motivi professionali
Vi è poi una categoria di persone che gode dell’esenzione dall’uso delle cinture di sicurezza.
Tutti coloro che lavorino nelle forze di polizia e nei corpi di polizia municipale e provinciale e delle forze armate possono non utilizzare le cinture di sicurezza. Ma questo non sempre, bensì solo durante l’espletamento di un servizio di emergenza.
Anche i conducenti e gli addetti dei veicoli del servizio antincendio e del servizio sanitario, sempre durante un servizio di emergenza, sono esentati dall’obbligo previsto dall’art. 172 CdS.
Rientrano nella stessa categoria anche gli appartenenti ai servizi di vigilanza, regolarmente riconosciuti, mentre effettuano scorte.
Sono esentati anche i conducenti dei veicoli adibiti ad operazioni di raccolta e trasporto dei rifiuti, quando si trovino in aree urbane, industriali e artigianali. A questi si aggiungono, poi, gli istruttori di guida, durante il loro lavoro.
Ultimo, ma non meno importante, è il punto che riguarda i passeggeri dei veicoli autorizzati al trasporto di passeggeri in piedi, adibiti al trasporto locale, mentre circolano in zona urbana.