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Rinnovo assicurazione auto, come funziona il periodo di tolleranza

assicurazione auto online comparareL’assicurazione auto garantisce la protezione e la sicurezza sulle strade, e costituisce un improrogabile impegno annuale per qualunque automobilista. Nel corso degli anni, le regole che ne disciplinano il rinnovo hanno subito significative trasformazioni, tra cui l’abolizione del tacito rinnovo a inizio 2013.

Durante la pandemia, il periodo di comporto, o di tolleranza, per le polizze RCA scadute fu esteso da 15 a 30 giorni. A partire dal primo agosto 2020, tuttavia, si ritornò ai consueti 15 giorni. Ma cosa significa esattamente?

L’abolizione del tacito rinnovo ha rappresentato un punto di svolta significativo nel panorama delle assicurazioni auto. Prima di tale modifica normativa, le compagnie assicurative avevano la facoltà di rinnovare automaticamente la polizza alla scadenza, a meno che l’assicurato non manifestasse esplicitamente l’intenzione di interrompere il contratto. Con l’abolizione del tacito rinnovo, invece, il rinnovo della copertura assicurativa è stato trasformato in un atto volontario dell’assicurato.

Rinnovo assicurazione auto: il periodo di tolleranza

All’approssimarsi della scadenza della polizza auto, l’impresa ha l’obbligo di inviare all’assicurato con almeno 30 giorni di anticipo l’attestato di rischio e la proposta di rinnovo; il contraente, dal canto suo, può scegliere se rinnovare la polizza con la stessa compagnia assicurativa, valutando anche eventuali modifiche o aggiunte alle precedenti coperture, oppure può cercare alternative diverse sul mercato. E per decidere ha tempo fino a 15 giorni dopo la scadenza. La normativa vigente infatti stabilisce:

  • Periodo di comporto (o di tolleranza). Dopo la scadenza della polizza, il contratto rimane ancora valido per i successivi 15 giorni.
  • Assicurazione scaduta. Durante i 15 giorni di tolleranza, l’assicurazione è ancora valida e operante, come previsto dall’art. 1901 del Codice Civile, comma 2.
  • Niente sanzioni. Nel periodo dei 15 giorni di comporto, l’assicurato non può essere sanzionato in caso di controlli stradali, e gli eventuali sinistri risulteranno in copertura.
  • Privazione di copertura. Se entro il 15° giorno non viene sottoscritto un nuovo contratto assicurativo, dal giorno successivo il veicolo risulterà privo di copertura.

Garanzie Accessorie, cosa succede al rinnovo?

Alla luce dell’attuale impianto normativo, anche le garanzie accessorie dell’assicurazione auto, come Infortuni del Conducente, Kasko e MiniKasko, Furto e Incendio o Cristalli non prevedono il rinnovo automatico.

Tuttavia, in situazioni come l’acquisto di un nuovo veicolo con l’attivazione delle garanzie accessorie, magari anche tramite finanziamento, il tacito rinnovo può essere ancora possibile, in base alle condizioni contrattuali. Sebbene da una parte questa opzione offra una maggiore comodità, dall’altra è essenziale monitorare con attenzione le scadenze per accertarsi che le coperture aggiuntive siano sempre aggiornate e in linea con le proprie necessità.

Cosa fare alla scadenza dell’assicurazione auto

Al momento della scadenza dell’assicurazione auto, gli utenti possono considerare le seguenti alternative:

  • Rinnovare subito il contratto. Qualora si intenda mantenere il rapporto con l’assicurazione precedente, è possibile acquistare subito la polizza di rinnovo, con la relativa classe di merito CU di assegnazione e le  eventuali garanzie accessorie scelte.
  • Cambiare assicurazione. Nel caso si desideri esplorare offerte o servizi diversi, è possibile optare per il cambio di impresa assicurativa. Tale scelta non richiede alcuna comunicazione di disdetta alla precedente né comporta penalità finanziarie. È sufficiente stipulare un nuovo contratto. Con piattaforme specializzate come ConTe.it, distributore assicurativo appartenente al Gruppo Admiral, è possibile ottenere un preventivo personalizzato in pochi istanti e senza impegno.

Inoltre, è importante sapere che il 23 dicembre 2023 è entrato in vigore il decreto legislativo n. 184 del 22/11/2023, di recepimento della direttiva (UE) 2021/2118 e che, tra l’altro, amplia l’obbligo assicurativo anche ai veicoli utilizzati esclusivamente in zone il cui accesso è soggetto a restrizioni e introduce una nuova disciplina per la sospensione volontaria della polizza RC Auto, prevedendo comunque delle deroghe all’obbligo di assicurazione. Tuttavia, ad oggi si è ancora in attesa di diversi chiarimenti sui profili applicativi delle nuove norme.