Targa di prova: cos’è e chi può utilizzarla
L’utilizzo della targa prova è connesso ad esigenze di prove tecniche, sperimentali e costruttive, dimostrazioni, trasferimenti, ragioni di vendita e di allestimento.
Ne possono usufruire, installandola su veicoli a motore e su rimorchi:
- Produttori di veicoli a motore e di rimorchi;
- Rappresentanti, concessionari, agenti, commissionari di vendita, commercianti;
- Istituti universitari ed enti pubblici o privati che, nell’esercizio delle loro attività, svolgano sperimentazioni su veicoli;
- Proprietari e dipendenti di officine di riparazione e trasformazione;
- Produttori di pneumatici;
- Carrozzieri;
- Produttori di sistemi e di equipaggiamenti di veicoli a motore, che prevedano l’aggiornamento della carta di circolazione;
- Aziende che si occupano di trasferire su strada veicoli non immatricolati, per tragitti non superiori ai 100 km.
Non vi sono limiti di utilizzo (eccetto la scadenza annuale), né temporali, né geografici sulla targa prova: 24 ore al giorno, in tutto il Paese e, nei casi di paesi con i quali esistano degli accordi specifici di reciprocità, anche all’estero.
Chi rilascia la targa prova?
Rilascio, uso, revoca e rinnovo dell’autorizzazione della targa prova sono sottoposti a regole ben precise e la disciplina in materia è stata aggiornata con D.P.R. 24 novembre 2001 (Regolamento di semplificazione del procedimento di autorizzazione alla circolazione di prova dei veicoli).
Tra le novità, vi è oggi un unico modello di targa prova, da utilizzarsi sia per gli autoveicoli e i relativi rimorchi, sia per ciclomotori, motoveicoli, macchine agricole e macchine operatrici.
L’organo competente al rilascio della targa prova è ovviamente il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che si avvale, a livello territoriale, degli uffici provinciali della Motorizzazione Civile.
L’autorizzazione a circolare con la targa prova deve essere tenuta rigorosamente a bordo del veicolo stesso: ha validità annuale e deve presentare l’indicazione della tipologia di mezzi che verranno utilizzati in circolazione di prova.
La targa, l’autorizzazione e la delega
È fondamentale ricordare come l’autorizzazione sia intestata ad una persona specifica: a bordo del mezzo dovrà essere sempre presente il titolare del documento o una persona terza, provvista di delega, che abbia con questi un rapporto di collaborazione funzionale (che dovrà essere provato da una documentazione idonea).
Questo significa, quindi, che la targa potrà essere trasferita da veicolo a veicolo, sempre unitamente alla relativa autorizzazione.
Chi sia interessato alla targa prova (e possieda i requisiti necessari per richiederla) dovrà fare apposita domanda presso l’ufficio della Motorizzazione Civile della provincia nella quale ha sede l’azienda che l’utilizzerà o presso gli studi di consulenza automobilistica autorizzati dal Dipartimento Trasporti Terrestri.
Dovrà presentare una serie di documenti, come il modulo TT2119 (che potrà essere richiesto presso gli uffici della MC o scaricato online), un’autocertificazione o un’altra documentazione che specifichi l’attività svolta e l’attestazione del pagamento dei versamenti dovuti.
Oneri e ammende
Chi abbia ottenuto una targa prova dovrà poi provvedere a stipulare un’assicurazione RCA per la responsabilità civile verso terzi. Non solo: sarà poi anche necessario pagare la tassa automobilistica per il mezzo per il quale si è fatta la richiesta di targa.
Chi non provveda ad ottemperare all’obbligo di esposizione della targa di prova incorrerà in una sanzione compresa tra un minimo di 25€ e un massimo di 99€.
Infine, chi utilizza un mezzo con targa prova con fini diversi da quelli per i quali si è fatta richiesta sarà punito con una sanzione pecuniaria compresa tra un minimo di 84€ e un massimo di 335€.
Se si smarrisce o si subisce il furto di una targa prova, il DPR 474/2001, prevede all’articolo 3, che se ne debba fare denuncia entro 48 ore agli organi di Polizia.
Solo dopo, sarà possibile procedere alla richiesta di un nuovo rilascio.